Sulle ratifiche degli accordi internazionali

Oggi sono intervenuto in Aula in occasione delle seguenti discussioni sulle linee generali:

  1. Discussione del disegno di legge: Ratifica ed esecuzione dell’Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Turkmenistan sullo scambio di informazioni in materia fiscale, fatto a Roma il 4 maggio 2015 (A.C. 3462)
  2. Discussione del disegno di legge: Ratifica ed esecuzione del Protocollo addizionale alla Convenzione del Consiglio d’Europa sulla criminalità informatica, riguardante la criminalizzazione degli atti di razzismo e xenofobia commessi a mezzo di sistemi informatici, fatto a Strasburgo il 28 gennaio 2003 (A.C. 3084-A)

  3. Discussione del disegno di legge: Ratifica ed esecuzione dell’Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo di Bermuda per lo scambio di informazioni in materia fiscale, fatto a Londra il 23 aprile 2012 (A.C. 3529)

 

  1. Presidente, onorevoli colleghi, la ratifica che questa Assemblea è chiamata oggi ad esaminare si riferisce ad un Accordo che rientra nel novero delle intese finalizzate allo scambio di informazioni tra Stati, che in ragione del loro ridotto interscambio commerciale non pervengono alla stipula di una convenzione contro le doppie imposizioni, ed è redatto sulla base del Tax Information Exchange Agreement predisposto dall’OCSE. L’Accordo consente tuttavia di inserire il Turkmenistan nella white list dei Paesi e dei territori che consentono un adeguato scambio di informazioni con l’Italia, in conformità con quanto previsto dall’articolo 168-bis del Testo unico delle imposte sui redditi.Quanto al contenuto, ritengo di rilievo la disposizione che riguarda le informazioni oggetto dello scambio, ossia quelle presumibilmente rilevanti per la determinazione, l’accertamento, l’applicazione e la riscossione delle imposte oggetto dell’Accordo, per il recupero e la riscossione coattiva dei crediti di imposta, oppure per le indagini ed i procedimenti giudiziari legati a questioni fiscali. Tale previsione dispone comunque che restino impregiudicati i diritti delle persone, secondo la legislazione della parte interpellata, a condizione che tale salvaguardia non ostacoli o ritardi l’effettivo scambio delle informazioni. Da segnalare, ancora, è la previsione per cui l’obbligo di fornire informazioni non sussiste, qualora esse non siano detenute dalle autorità domestiche, o non siano in possesso o sotto il controllo di persone ricadenti nella giurisdizione territoriale della parte interpellata.

    L’articolato enumera le imposte considerate dall’Accordo: tali imposte per il nostro Paese sono l’imposta sul reddito delle persone fisiche, l’imposta sul reddito delle società, l’imposta regionale sulle attività produttive, l’imposta sul valore aggiunto, l’imposta sulle successioni, quella sulle donazioni e le imposte sostitutive; per il Turkmenistan, si fa riferimento all’imposta sul valore aggiunto, alle accise, all’imposta sul reddito da utili delle persone giuridiche, all’imposta sul reddito delle persone fisiche, all’imposta sulle risorse naturali e a quella sul patrimonio.
    L’intesa prevede inoltre che ogni imposta di natura identica istituita dopo la data della sua firma debba essere notificata dalle autorità competenti di ciascuna parte all’altra parte, comprese le modifiche apportate alle disposizioni fiscali e alle procedure per la raccolta delle informazioni previste dall’Accordo in esame.

    Il fulcro dell’Accordo è rappresentato dalla norma contenuta nell’articolo 5, che stabilisce le modalità con cui le informazioni sono richieste da una delle parti e fornite dall’altra. Obiettivo delle relative disposizioni è il superamento del segreto bancario, al fine della lotta all’evasione e conformemente agli standard dell’OCSE in materia; in particolare, in virtù dell’Accordo in titolo, le autorità competenti di ciascuna parte avranno l’autorità di ottenere e fornire su richiesta informazioni in possesso di banche, di altri istituti finanziari e di qualsiasi persona che agisca in qualità di intermediario e fiduciario, inclusi i procuratori fiduciari, e informazioni riguardanti la proprietà di società di capitali, società di persone, trust, fondazioni Anstalten. Raccomando per quanto detto l’approvazione di questo provvedimento, che contribuirà a rafforzare la cooperazione economica tra Italia e Turkmenistan, attualmente incentrata in particolare sul settore energetico.

  2. Presidente, colleghi, rappresentante del Governo, questa Assemblea è oggi chiamata ad esaminare la ratifica del Protocollo addizionale alla Convenzione del Consiglio d’Europa sulla criminalità informatica, riguardante la criminalizzazione degli atti di razzismo e di xenofobia commessi a mezzo di sistemi informatici, Protocollo fatto a Strasburgo il 28 gennaio 2003 e siglato dal nostro Paese nel 2011, entrato in vigore il 1o marzo del 2006 avendo conseguito il numero di ratifiche necessarie a tal fine.Malgrado la portata del provvedimento sia più ampia rispetto al tema dei crimini di odio, ritengo doveroso cogliere l’occasione dell’esame di questa ratifica per tributare un omaggio alla figura di Elie Wiesel, vittima e testimone del campo di sterminio di Auschwitz, premio Nobel per la pace, impegnato a livello internazionale per il riconoscimento dei crimini di odio, contro il negazionismo e per l’inserimento degli attentati suicidi tra i crimini contro l’umanità.

    Quest’Aula ha ascoltato Elie Wiesel nel 2010, nel Giorno della memoria, e di quella orazione voglio ricordare un passaggio essenziale, anche ai fini del lavoro legislativo in corso. Ha detto Wiesel: io so che alcuni sopravvissuti sono preoccupati, cosa succederà quando l’ultimo di noi non ci sarà più ? Io non sono tanto preoccupato, non sono tanto preoccupato, perché credo che chiunque ascolti un testimone diventa un testimone, e quindi, parlamentari, diventate nostri testimoni.

    Questo Accordo si iscrive anche dentro questo sforzo di memoria, di continuo impegno ad onorare le vittime di quello sterminio e di ogni sterminio, a ciò che questo non si possa più ripetere e perché le persone che appartengono oggi a qualsiasi minoranza non siano fatte oggetto di odio attraverso tutti gli strumenti che la comunicazione oggi mette a disposizione. Una vita perseguitata dall’odio non è una vita che può pienamente dispiegarsi.
    La ratio di questo Accordo è quella di estendere, quindi, la portata della Convenzione del Consiglio d’Europa sulla cybercriminalità. Quest’ultima Convenzione, lo ricordo, è stata ratificata dal nostro Paese nel 2008 al fine di includere atti legati alla propaganda a sfondo razzistico e xenofobo, consentendo in tal modo alle parti di utilizzare gli strumenti della cooperazione internazionale anche per il contrasto a detti reati.

    La ratifica in esame è un significativo adempimento del Governo italiano, un obbligo assunto in sede internazionale, ma anche un impegno preso nei confronti del Parlamento. Ricordo l’allora vicepresidenza della Commissione affari esteri e comunitari, onorevole Nirenstein, che aveva presentato nella passata legislatura una risoluzione sul tema, approvata dalla III Commissione, e anche l’impegno in questa legislatura dell’onorevole Mogherini contro i reati commessi online. L’Accordo si inserisce in un quadro normativo internazionale che mira a preservare un giusto equilibrio tra sicurezza, tutela della riservatezza dei dati personali, i diritti e le libertà fondamentali.

    La limitazione di tali diritti e libertà fondamentali può essere richiesta per esigenze di natura superiore concernenti la protezione della sicurezza nazionale e l’ordine pubblico, la salute e altre circostanze specifiche. Le limitazioni suddette possono, dunque, avere luogo solo se previste dalla legge in conformità di impegni assunti in sedi internazionali e riferite ad obiettivi specifici. L’intesa al nostro esame risponde pienamente ai dettami del quadro normativo proposto. Il nostro Paese, in questa materia, ha assunto un ruolo guida, promuovendo una serie di iniziative contro il discorso d’odio.
    Contro l’hate speech anche la Presidenza della Camera, nel 2013, ha indetto un’iniziativa e più recentemente ha istituito una commissione di studio. Gli articoli da 3 a 7 riguardano le incriminazioni di specifiche condotte, come la diffusione di materiale razzista e xenofobo, l’insulto, le minacce, la negazione, minimizzazione o giustificazione del genocidio.

    L’intesa in esame prevede che ciascuna delle parti proceda, attraverso gli strumenti giuridici offerti dal proprio ordinamento, alla criminalizzazione della diffusione per via informatica, se commessa intenzionalmente, senza autorizzazione, di materiali che neghino il genocidio.

  3. Grazie, Presidente. L’Accordo che questa Assemblea si accinge a esaminare è finalizzato a favorire la cooperazione tra le amministrazioni fiscali delle Parti, attraverso uno scambio di informazioni in materia fiscale che garantisca un adeguato livello di trasparenza. Esso risponde allo schema predisposto dall’OCSE, ed è sostanzialmente modulato sul Tax information exchange agreement.
    Ricordo che Intese di questo tipo sono state sottoscritte da Bermuda con altri Stati membri dell’Unione europea, quali Francia, Danimarca, Finlandia, Irlanda Svezia e Portogallo.L’Intesa è quindi da considerarsi in linea con gli orientamenti proposti e condivisi dal nostro Paese nelle diverse sedi internazionali, dal G20 e all’Unione europea, in tema di potenziamento degli strumenti di contrasto del fenomeno dell’evasione fiscale. Ricordo al proposito, che il testo unico delle imposte sui redditi nella parte novellata, all’articolo 1, comma 83, della legge finanziaria per il 2008, ha delineato una nuova e più stringente disciplina contro l’elusione fiscale. In virtù di tale disciplina, le disposizioni contenute nell’Intesa in esame possono costituire la premessa affinché Bermuda sia iscritta nella white list da emanare ai sensi della richiamata normativa.

    Passando a illustrare i contenuti dell’Accordo è opportuno evidenziare che le informazioni oggetto dello scambio sono quelle rilevanti per la determinazione, accertamento e riscossione delle imposte indicate all’articolo 3 che per l’Italia sono IRPEF, IRES, IRAP, IVA, imposta sulle successioni e donazioni, e imposte sostitutive.
    L’articolato prevede inoltre che l’obbligo di fornire informazioni non sussiste qualora dette informazioni non siano detenute delle autorità domestiche o siano in possesso, o sotto il controllo, di persone che non si trovino entro la giurisdizione territoriale della parte interpellata. Come in altre Intese di questo tipo, il punto centrale è rappresentato dalla disciplina, all’articolo 5 dell’Accordo, delle modalità con cui le informazioni sono richieste da una delle due Parti e fornite dall’altra. Da segnalare il superamento del segreto bancario, conformemente all’obiettivo prioritario della lotta all’evasione, nonché agli standard dell’OCSE in materia.

    Altre disposizioni di rilievo dell’Accordo in esame riguardano la possibilità per una parte contraente di consentire che rappresentanti dell’autorità competente dell’altra parte contraente possano effettuare attività di verifica fiscale nel proprio territorio, i casi in cui è ammesso il rifiuto delle richieste di informazioni, ad esempio ove la divulgazione delle informazioni sia contrario all’ordine pubblico o potrebbe consistere nel rivelazioni di segreti commerciali industriali o professionali, il criterio generale per la ripartizione dei costi sostenuti dei Paesi contraenti per fornire l’assistenza necessaria e attuare lo scambio di informazioni, previsto nelle norme pattizie, e infine l’impegno ad adottare gli interventi normativi necessari per ottemperare e dare applicazione ai termini dell’Accordo.
    Segnalo che la Commissione bilancio ha evidenziato come l’Accordo comporti per l’erario un prevedibile aumento di gettito derivante dalla accresciuta possibilità di ricorrere allo scambio di informazioni in conformità allo standard OCSE in materia, con conseguente emersione di base imponibile attualmente sottratta alla tassazione.

    In considerazione di quanto detto, auspico una celere approvazione del provvedimento che, non comportando specifici oneri di attuazione, rappresenta un significativo passo in avanti per aggredire il nodo della evasione e dell’elusione fiscale.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Questo sito usa Akismet per ridurre lo spam. Scopri come i tuoi dati vengono elaborati.