In direzione ostinata e contraria per un rafforzamento della Convenzione: uno strumento fondamentale per la salvaguardia dei Diritti umani
Questa settimana sono intervenuto in Parlamento sull’armonizzazione della nostra legislazione con la Convenzione per la salvaguardia dei diritti umani e delle libertà fondamentali. Con la Convenzione la comunità internazionale ha elaborato il miglior strumento giuridico ad oggi esistente per la protezione dei diritti umani. Riconoscendo il carattere sovranazionale fondamentale dei diritti umani, il testo, che fu elaborato a Roma il 4 novembre 1950 e ratificato dall’Italia il 4 agosto 1955, ha previsto l’istituzione della Corte Europea, nella quale siedono giudici di tutti i Paesi contraenti, come giudizio sovranazionale di ultima istanza. Questo strumento rimane di natura sussidiaria rispetto alle forme di protezione dei diritti umani esistenti negli ordinamenti degli Stati membri, principali responsabili del rispetto dei diritti umani. Nonostante ciò la Convenzione ha una rilevanza tutt’altro che secondaria, le decisioni e la giurisprudenza della Corte Ue hanno avuto un ruolo importante nei provvedimenti del nostro Governo e Parlamento anche negli ultimi anni. Un esempio concreto di come non è vero che solo lo Stato-nazione è in grado di migliorare la vita dei cittadini.
Nel corso del tempo sono stati aggiunti diversi protocolli. Questa settimana sono intervenuto sulla ratifica dei Protocolli 15 e 16 che recano rispettivamente emendamenti alla Convenzione. Il Protocollo 15 riprende la necessità di porre rimedio all’arretrato accumulato dalla Corte, di adeguare la struttura e le procedure per una utenza potenziale di circa 800 milioni di cittadini, che arriva a coprire oltre a tutti i Paesi dell’Ue, anche la Russia , la Turchia, la regione caucasica. I principali interventi rilevano il carattere di sussidiarietà della Corte e il margine di apprezzamento da parte degli Stati nazionali, il termine per adire alla Corte viene ridotto da sei a quattro mesi. Si limita poi la ricevibilità dei ricorsi a un pregiudizio importante dei diritti del ricorrente. Per quanto riguarda il Protocollo 16 riprende l’opportunità di introdurre un giudizio preventivo alla Corte sulla interpretazione della Convenzione che gli stati membri avrebbero la possibilità di richiedere facoltativamente solo attraverso le autorità giurisdizionali facilitando il lavoro della Corte. Ritengo si tratti di un passo importante per l’armonizzazione della nostra giurisdizione in materia di diritti umani con la Convenzione, così come raccomandato dal Consiglio d’Europa al nostro Parlamento in diverse occasioni.
Qui trovate il mio intervento