Oggi sono intervenuto in Aula, in occasione della discussione generale, sulla proposta di legge costituzionale recante “Modifiche allo statuto speciale per il Trentino Alto-Adige in materia di tutela della minoranza linguistica ladina della Provincia di Bolzano”.
Presidente, con la presente proposta di legge costituzionale, come è stato illustrato dal presidente Mazziotti, si intende modificare lo statuto di autonomia della regione Trentino-Alto Adige, per realizzare un altro significativo passo in avanti nella tutela delle minoranze linguistiche e nella promozione di una società plurale e ricca di identità e tradizioni diverse, che è tipica del continente europeo e del nostro Paese.
Le diverse previsioni della proposta in discussione riguardano in particolare la minoranza ladina, quella dei cimbri e dei mocheni, presente nelle province di Bolzano e di Trento, e la loro più piena partecipazione alla vita culturale, sociale e politica della comunità di cui fanno parte, quella delle province, della regione, e di qui della comunità italiana ed europea. Si realizza così in modo ancora più pieno il disegno contenuto nella nostra Costituzione, che all’articolo 6 prevede espressamente: « La Repubblica tutela con apposite norme le minoranze linguistiche ».
Si tratta di un principio fondamentale, che trova sempre maggiore riconoscimento non solo nel diritto interno ma anche nel diritto internazionale, come dimostrano le diverse convenzioni poste a salvaguardia delle minoranze e i diversi strumenti istituzionali e giuridici offerti anche a livello internazionale per una loro migliore e più efficace tutela: tra tutti, si ricordino quelli del Consiglio d’Europa, che ha con chiarezza inquadrato i diritti delle minoranze linguistiche nel più ampio ambito dei diritti dell’uomo. Con ciò, si è riconosciuto chiaramente che la tutela delle minoranze non è solo dovuta al rispetto dei diritti umani delle persone che ne fanno parte, ma è dovuta anche in nome dell’interesse generale e, dunque, per rispetto al bene comune: il bene infatti di una comunità che dalla presenza di minoranze linguistiche è arricchita, giacché ogni lingua, cultura, tradizione è espressione irripetibile di umanità e dunque la sua compressione, o peggio cancellazione, comporta la deprivazione non solo di quella comunità, ma dell’umanità intera.
Con questa norma, la norma della Costituzione, oltre ad elevare la finalità della valorizzazione delle minoranze linguistiche ad un obiettivo di politica culturale, si è inteso introdurre nell’ordinamento un trattamento giuridico incentrato su un sistema di norme di tutela positiva, e in questo caso di tutela di rango costituzionale, che si concreta con disposizioni che sono state definite da una parte della dottrina costituzionalistica come relativamente eccezionali. Alla luce di tali considerazioni, la dottrina costituzionale, ma anche la giurisprudenza, ritiene di dover riconoscere che l’articolo 6 della Costituzione, rispetto al principio di uguaglianza formale, si propone di realizzare il principio fondamentale di uguaglianza sostanziale contenuto nell’articolo 3 della Costituzione, e da ciò deriva che può ritenersi ragionevole trattare i rapporti inerenti alle situazioni di fatto che interessano le minoranze linguistiche in modo differenziato rispetto alle previsioni generali: si pensi a tutte quelle norme che prevedono forme particolari di accesso al lavoro, all’uso della lingua nelle scuole o nelle pubbliche amministrazioni, il requisito della conoscenza della lingua per l’accesso a talune provvidenze o a particolari posizioni.
La connessione tra gli articoli 6 e 3 è la misura della coerenza culturale e valoriale che caratterizza la nostra Carta, e del filo logico che lega la struttura di tutta la sua Parte prima, in particolare i suoi cosiddetti princìpi supremi. In questo senso va ricordata anche la relazione che intercorre tra l’articolo 6 e l’articolo 2, dove quest’ultimo afferma che i diritti fondamentali devono essere riconosciuti e garantiti non solo in quanto riferiti all’uomo come singolo, ma anche come componente delle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità.
In Italia ha prevalso una lettura che equipara le minoranze etnico-linguistiche alle altre formazioni sociali in cui si realizza la personalità dell’individuo; alla luce di tali osservazioni è possibile sostenere che la previsione costituzionale della tutela delle minoranze linguistiche all’articolo 6 si presenta come una manifestazione della medesima concezione che sta alla base anche dell’articolo 2. Ma c’è un ulteriore connessione importante tra i principi fondamentali della nostra Costituzione: il modo in cui il nostro ordinamento ha affrontato il tema della tutela delle minoranze è stato esemplarmente non solo quello di considerare le minoranze oggetto di tutela, ma assai più come soggetto di ogni attività volta a valorizzare la loro piena partecipazione alla vita culturale, sociale, economica e politica della comunità più ampia in cui si trovano.
Riconoscendo la soggettività di tali comunità, si è inteso dare piena attuazione all’impegno contenuto nelle convenzioni internazionali relativo al riconoscimento non solo dei diritti culturali relativi all’uso della lingua e alla conservazione delle proprie tradizioni culturali, ma anche dei diritti civili e politici volti a promuovere una piena partecipazione alla vita politica, come recita l’articolo 15 della Convenzione sulle minoranze del Consiglio d’Europa: « Le parti – ovverosia gli Stati – si impegnano a creare le condizioni necessarie per la partecipazione effettiva delle persone appartenenti a minoranze alla vita culturale, sociale ed economica, nonché agli affari pubblici, in particolare a quelli che li concernono ».
Si vede così la connessione dell’articolo 6 della Costituzione anche con l’articolo 1, perché la tutela e la promozione dei diritti civili e politici va nella direzione della realizzazione per ciascun cittadino di una piena partecipazione all’esercizio del potere sovrano che si realizza non solo a livello nazionale, ma anche a livello locale attraverso lo snodo fondamentale delle autonomie locali. La partecipazione agli affari pubblici mette così in connessione il principio della tutela con il principio dell’autonomia, cioè del riconoscimento pieno della soggettività di una comunità, e dunque della sua partecipazione all’esperienza di autogoverno.
Lo statuto speciale di autonomia della regione Trentino-Alto Adige sta dentro questa storia, e in forza di questa storia è divenuto modello di tutela delle minoranze e di convivenza pacifica tra gruppi diversi per l’intero continente europeo. Questa storia ha in modo particolare riguardato la tutela della popolazione di lingua tedesca, e nel suo sviluppo può certamente definirsi una storia di successo. Ma nella regione questa non è l’unica minoranza presente; altre ve ne sono, tra cui in particolare la minoranza ladina, che dopo già i significativi riconoscimenti nello Statuto e nella legislazione italiana, attende ora una sua piena valorizzazione e minoranze più piccole come quella dei cimbri e dei mocheni nella provincia di Trento. Alla valorizzazione di questi gruppi mira la presente proposta di legge, che prevede: Disposizioni volte a tutelare queste altre minoranze negli organismi amministrativi, così come in altri organismi essenziali alla vita autonomistica, tra questi è già stata citata la Commissione paritetica Stato-regione Trentino Alto Adige, in cui è prevista dalla presente proposta di legge una presenza anche della componente ladina, sia pure con una formula particolare, e una Commissione che ha svolto e svolge un ruolo fondamentale in quel processo di autonomia dinamica che è stato, negli ultimi anni, uno degli snodi fondamentali di valorizzazione della soggettività autonomistica, da un lato, e di una sua positiva e responsabile integrazione nell’ordinamento nazionale, dall’altro.
Per quanto riguarda la presenza dei ladini in provincia di Trento e la presenza dei mocheni e cimbri, si ricorda che già esistono misure specifiche per la valorizzazione della loro presenza e del loro contributo, in particolare per quanto riguarda i ladini in provincia di Trento, all’interno del consiglio provinciale. Ciò su cui la presente proposta di legge interviene, in particolare alcuni emendamenti che mi auguro possano venire accolti, è la valorizzazione della cooperazione tra comuni del territorio ladino allo scopo di realizzare una più efficace tutela della minoranza e salvaguardia della lingua e della cultura, secondo quel principio di promozione della soggettività da tutelare che abbiamo sopra ricordato. La cooperazione tra comuni, d’altra parte, che nei comuni ladini della provincia di Trento si esplica attraverso il Comun general de Fascia rappresenta uno dei principali fondamenti dell’ordinamento nazionale e provinciale e quindi noi speriamo che anche questo principio possa venire accolto all’interno di questa proposta di legge. Come dicevo, noi speriamo che dalla discussione di questa proposta il nostro ordinamento – non solo l’ordinamento regionale, ma l’ordinamento nazionale nel suo complesso – possa compiere un fondamentale passo in avanti in quel modello di integrazione e di valorizzazione delle minoranze che ha reso fino a questo punto la nostra Repubblica come un modello positivo per l’intero continente europeo.